QUESTIONI LEGALI DSA-SCUOLA TERZA PARTE: LA VALUTAZIONE E LA PRIVACY

QUESTIONI LEGALI DSA-SCUOLA TERZA PARTE: LA VALUTAZIONE E LA PRIVACY

Come vengono VALUTATI gli studenti con DSA? Come vengono svolte le VERIFICHE? E LE PROVE invalsi?

La legge 170 (Art. 2 – 8 ottobre 2010) persegue la finalità, per gli studenti DSA, di “adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti”.

Prima di tutto quindi, la commissione, insieme alla famiglia, deve indicare sul PDP quali possono essere gli strumenti compensativi che l’alunno può utilizzare durante le prove di valutazione (calcolatrice? Formulari? Mappe? Programmi di videoscrittura con correttore ortografico?) e con quali modalità verranno presentate le prove. Vale la stessa regola: se il professore non concede l’uso di uno strumento, deve giustificare in forma scritta le motivazioni.

Le valutazioni vanno fatte in modo tale che l’alunno possa davvero dimostrare il livello di apprendimento raggiunto, quindi si dovranno creare le condizioni ottimali (in termini di TEMPI e MODALITA’) per far sì che lo studente possa esprimere le proprie capacità, senza che i propri deficit lo ostacolino (ad es., nella valutazione di un tema, lo studente disortografico non dovrà essere valutato sugli errori di ortografia ma soprattutto sui contenuti; in una verifica di matematica, agli studenti con discalculia, non verranno contati gli errori di “distrazione”, se confondono le unità dei numeri e se confondono il significato dei simboli delle 4 operazioni fondamentali; non verrà dettato il testo dei problemi ma gli sarà consegnata una fotocopia con il testo già scritto, in caratteri adatti e leggibili al ragazzo).

Dato che gli alunni con DSA non hanno automatizzato alcuni apprendimenti, la decodifica degli item delle prove potrebbe essere per loro un processo più lungo. Hanno diritto quindi a tempi ridotti O a una riduzione del  carico di lavoro.

Rispondendo alla domanda “ Un voto positivo può cancellarne uno negativo sul medesimo argomento o gli insegnanti sono costretti a fare la media con entrambi i voti?”, il dott. Guido Dell’Acqua (Referente per il Ministero  dell’Istruzione) risponde che “gli alunni che hanno diritto alla compensazione orale delle prove scritte con prove orali compensano appunto le prove scritte e quindi se la prova orale è buona non ha senso che il voto finale sia una media…quantomeno dovrebbe essere una media pesata con peso preponderante sulla prova orale”

Per contattare il dott. Guido Dell’Acqua:

Dott. Guido Dell’Acqua Ufficio IV (Disabilità, DSA e integrazione alunni stranieri)

Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione

Email: guido.dellacqua@istruzione.it   Telefono: 06 5849 3604

Quanto tempo in più rispetto agli altri? Quanti esercizi in meno?

Le linee guida consigliano di “stimare quanto la specifica difficoltà di apprendimento penalizzi” il ragazzo, e quindi calcolare, in base a questo, il tempo aggiuntivo o la riduzione del lavoro. Dato che questo “calcolo” non sempre può risultare così semplice da effettuarsi e raramente si ha la possibilità di ottenere questi indici, le Linee Guida consigliano di concedere il 30% in più di tempo.

 Come vengono gestiti l’apprendimento e la valutazione delle lingue straniere per un DSA?

Secondo le normative, la scuola deve mettere in atto ogni strategia didattica per poter favorire l’apprendimento delle lingue straniere ai suoi alunni DSA. Ad esempio, le linee guida del 12/7/2011, sostengono che gli alunni con DSA possano usufruire di audiolibri e sintesi vocale, così come del computer con correttore automatico e del dizionario digitale. Tutti questi strumenti potranno inoltre essere utilizzati in sede di Esame di stato.

Le verifiche degli apprendimenti, invece, devono privilegiare l’espressione orale ed essere fatte ricorrendo agli strumenti compensativi e dispensativi più opportuni. Le prove scritte saranno progettate, presentate e valutate in modo che i deficit specifici dello studente non vadano ad ostacolare  l’espressione delle proprie competenze. In che modi concreti? La legge suggerisce che, ad esempio, la verifica può essere presentata in formato digitale, in modo che l’alunno possa farsi leggere gli esercizi dalla sintesi vocale, che i ragazzi possano godere di tempi aggiuntivi e di un’adeguata riduzione del carico di lavoro.

Per quanto riguarda le verifiche di comprensione (orali e scritte), verrà valutato il senso generale del messaggio/testo, mentre nelle verifiche di produzione sarà data più importanza alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro anche se non del tutto corretto a livello grammaticale.

Quando i ragazzi, alla scuola secondaria di II°, dovranno studiare la letteratura straniera, verrà valorizzato soprattutto l’apprendimento del lessico maggiormente utilizzato/quotidiano piuttosto che su quello più raro e citato dai testi di letteratura.

 Come ci si comporta agli ESAMI DI STATO?

Il PDP deve essere inserito all’interno della documentazione dello studente che verrà consegnata alla commissione d’esame. Il PDP deve essere uno strumento di cui la commissione si serve per valutare il ragazzo e per concedergli le stesse condizioni di cui il ragazzo si serve fin dall’inizio dell’anno.

Tutto ciò che è scritto sul PDP può essere applicato anche durante l’esame di stato (es. se ho avuto il diritto ad utilizzare la calcolatrice durante le verifiche, allora posso usarla anche durante l’esame).

Se durante l’anno scolastico lo studente ha utilizzato lo stampatello per scrivere può farlo anche in sede di esame di stato. Il Consiglio di Stato con la sentenza del 16 febbraio 2010 ha dichiarato che “l’uso della scrittura a stampatello ha la finalità di rendere maggiormente comprensibile un elaborato in sede di concorsi pubblici e non assume carattere di segno distintivo”.

La commissione degli esami di stato POSSONO riservare inoltre tempi più lunghi di quelli ordinari.

Come ci si comporta se si vuole usare il COMPUTER durante l’esame di stato?

Meglio accordarsi con anticipo con i professori sulle modalità con cui verranno gestiti gli strumenti compensativi, ovvero capire da subito come potersi comportare con il proprio computer (non arrivare al giorno prima chiedendo se è possibile portare il proprio.)

Meglio usare il proprio computer personale. Imparare a usare il computer della scuola, il giorno dell’esame, potrebbe essere controproducente invece che aiutare il ragazzo.

Se si usa il proprio computer, ovviamente, dovrà essere svuotato di qualsiasi materiale scolastico.

Verificare se la scuola ha un protocollo in cui sono riportate le regole dell’istituto rispetto alla gestione degli esami e delle verifiche per DSA e BES (si può chiedere al referente DSA dell’Istituto).

Come vengono affrontate le prove INVALSI?

Nelle indicazioni permanenti della Regione Emilia Romagna del 12/02/2018 (capo IV) possiamo leggere: “Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e  della  Ricerca  e  INVALSI  diramano  ogni  anno  le indicazioni relative alle modalità di svolgimento sia degli Esami di Stato sia delle prove INVALSI; in tali indicazioni sono sempre comprese le specificazioni per gli alunni con DSA. Le scuole devono informare tempestivamente le famiglie (o gli alunni maggiorenni) delle modalità previste per lo svolgimento dell’esame e delle prove INVALSI per evitare incomprensioni, disagi e tensioni.”

QUESTIONI DI PRIVACY!   

Cosa è utile sapere rispetto alla gestione della diagnosi?

La diagnosi del ragazzo DSA è un documento che contiene notizie sensibili, cioè che non possono essere liberamente diffuse.

Quindi non se ne può fare una copia per nessuno senza il consenso della famiglia, ma i professori la possono prendere in visione.

Quando il ragazzo passa da un istituto all’altro (ad es. dalla secondaria di 1° alla secondaria di 2°) non è la scuola che consegna la diagnosi al nuovo istituto, ma è il genitore o il ragazzo maggiorenne che va a riprendere il documento nel suo vecchio istituto e lo porta nella nuova scuola.

Si possono registrare le lezioni in classe con il registratore?

Alcuni studenti con DSA, avendo molte difficoltà a prendere appunti scritti, potrebbero trovare utile registrare parti di lezione o le consegne che gli insegnanti danno loro, così come le interrogazioni dei compagni di classe.

È possibile farlo? 

In generale, secondo le direttive del Garante METTERE E RIFERIMENTO per la protezione dei dati personali, sì, si possono registrare le lezioni per fini strettamente personali e sempre nel rispetto delle altre persone.

Questo significa che, se voglio registrare qualche parte della lezione, il file audio dovrà essere conservato e utilizzato solamente da me e non dovrà essere in nessun modo pubblicato su social networks, piattaforme digitali o inviato ad altre persone.

Tutto questo è possibile farlo attraverso un registratore portatile o tramite il computer se si ha la possibilità di tenerlo in classe.

 Si può registrare la lezione con il cellulare, tablet e smartphone?

Non è detto, dipende dalle normative dell’Istituto. Vediamo perché: Il Garante per la protezione dei dati personali afferma che “…l’uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali…” e che “…spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l’uso dei cellulari.”

 Si possono registrare le interrogazioni dei compagni di classe?

Sì, si possono registrare, sempre e solo, però, per fini strettamente personali (quindi per motivi di studio ad esempio) e sempre nel rispetto delle persone. Il Garante per la protezione dei dati personali, affermando la possibilità di registrare le lezioni in classe, non ha specificato che momenti delle lezioni si possono registrare, dando quindi per scontato che anche gli spazi dedicati alle verifiche orali possano essere considerati degli strumenti didattici e di apprendimento.

“Per fini strettamente personali” significa inoltre che nessuno ha il diritto di diffondere questi materiali, se non con l’autorizzazione delle persone registrate. La diffusione di dati che potrebbero danneggiare  la riservatezza e la dignità delle persone, potrebbe infatti comportare note disciplinari, pecuniarie o addirittura far incorrere lo studente in veri e propri reati.

In generale, è buona prassi comunque confrontarsi e accordarsi con l’insegnante e i compagni di classe sulla gestione degli strumenti tecnologici, al fine del mantenimento di una corretta trasparenza e di un clima di rispetto e serenità.

 

 

A CURA DI:

Dott.ssa Alessandra BiancardiDott.ssa Biancamaria AcitoDott.ssa Sara Malagoli

E’ possibile richiedere una consulenza (anche via Skype) sulla personalizzazione del PDP; per maggiori informazioni potete compilare il nostro FORM
QUI potete leggere la prima parte e QUI la seconda parte dell’articolo
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