QUESTIONI LEGALI DSA-SCUOLA
PRIMA PARTE
DIAGNOSI, CERTIFICAZIONE E PDP
Come possiamo orientarci per capire meglio quali sono le normative dell’Emilia Romagna riguardo ai Disturbi specifici dell’apprendimento?
Questo articolo si pone l’obiettivo di spiegare, nel modo più semplice e rapido possibile, quali sono le norme e buone prassi da seguire nel rapporto scuola-famiglia, facendo riferimento alle leggi e decreti che sono stati emanati dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall’Ufficio Scolastico dell’Emilia Romagna.
Tali documenti possono essere reperiti sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna: www.istruzioneer.gov.it
PREMESSE: “DIAGNOSI” e “CERTIFICAZIONE”
Per iniziare ad orientarci nel nebuloso, poiché vasto e un po’ complesso, mondo delle normative scolastiche, occorre tenere presente che, quando si parla di “diagnosi” di DSA e “certificazione”, si sta parlando di due cose diverse.
La diagnosi è un giudizio clinico che attesta la presenza di deficit, carenze, disturbi o patologie. Viene redatto da specialisti quali psicologi, medici, neuropsichiatri, neuropsicologi, logopedisti o altri professionisti iscritti agli albi di professioni sanitarie.
La diagnosi può essere fatta sia da professionisti privati che da organismi pubblici (servizi sanitari pubblici).
In Emilia Romagna per ottenere la certificazione e quindi poter godere dei diritti riservati agli alunni con DSA, la diagnosi redatta privatamente dovrà essere validata dai servizi sanitari pubblici.
Quando può essere fatta la diagnosi?
Quella di dislessia dalla fine del II° anno di scuola primaria, mentre quella di discalculia alla fine del III° anno di scuola primaria (età in cui termina il processo di apprendimento delle abilità di base della lettura, scrittura e calcolo).
La certificazione, invece, è un documento con valenza legale che attesta il diritto a godere delle misure previste da precise disposizioni di legge (ad esempio di avere diritto ad un PDP – legge 170/2010 o un PEI ai sensi della Legge 104/92). Può essere rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, anche se la diagnosi è stata fatta da un professionista privato. Viene rilasciata dopo che è stata fatta una diagnosi di DSA.
Uno studente DSA ha diritto a un insegnante di sostegno?
No, gli alunni con DSA non ne hanno diritto, poiché non hanno una certificazione di disabilità (legge 104/92). Solo quando il disturbo di apprendimento s’inserisce in un quadro clinico particolarmente grave si potrebbe essere di fronte alla presenza delle condizioni per ottenere una certificazione di disabilità e quindi il diritto a un affiancamento durante le lezioni scolastiche.
I punti chiave della legge 170 (8 ottobre 2010) e del Decreto Ministeriale attuativo n.5669 (linee guida 12 luglio 2011):
- Gli alunni con DSA hanno diritto a utilizzare strumenti compensativi e dispensativi (mezzi di apprendimento alternativi, tecnologie informatiche) e ad una didattica individualizzata e personalizzata;
- per l’apprendimento e insegnamento delle lingue straniere deve essere garantito l’uso di strumenti compensativi e la possibilità di seguire “ritmi graduali di apprendimento”;
- si garantiscono “adeguate forme di verifica e valutazione” (anche per Esami di Stato, prove di ammissione all’Università e per gli esami universitari)
- la scuola deve garantire la redazione di un Piano Didattico Personalizzato.
Cos’è il PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)?
Il PDP è un documento scritto che certifica il contratto che la scuola fa con la famiglia e le istituzioni socio-sanitarie, al fine di organizzare e definire un percorso didattico e di apprendimento individualizzato per il ragazzo con DSA.
L’obiettivo del PDP è infatti quello di individuare le modalità più efficaci (definendo la didattica, le condizioni ottimali per vivere le lezioni in classe e le verifiche e, infine, gli strumenti compensativi e dispensativi) attraverso cui lo studente potrebbe essere in grado di raggiungere il successo scolastico e senza le quali dovrebbe invece percorrere una strada troppo difficile e mai al passo con gli altri.
Cosa deve contenere il PDP?
– Un’analisi della situazione dell’alunno (indicazioni di chi ha redatto la diagnosi, osservazioni fatte della famiglia e della scuola, difficoltà e punti di forza dell’alunno);
– Informazioni sul percorso scolastico precedente
– Il livello degli apprendimenti, rilevati con le modalità più idonee a valorizzare le competenze dell’allievo e non tenendo conto delle sue difficoltà specifiche;
– Le strategie che l’allievo utilizza per studiare a casa e a scuola
– Gli obiettivi didattici che, diversamente da chi ha la certificazione di disabilità (legge 104), devono essere gli stessi di quelli degli altri ragazzi, ma possono essere caratterizzati da flessibilità. (ad esempio se l’obiettivo scolastico per tutti è “Saper scrivere testi ortograficamente corretti”, per un ragazzo disortografico l’obiettivo informale potrebbe essere “Saper scrivere testi” e non verranno valutati gli errori ortografici).
-Metodologie più adatte ad assicurare un apprendimento efficace (ad es. modalità visive e uditive per alunni dislessici)
-Strumenti compensativi e dispensativi (COMPENSATIVI: sintesi vocale, registratore, programmi di videoscrittura con correttore ortografico, calcolatrice, tabelle, formulari, mappe…DISPENSATIVI: non leggere ad alta voce, riduzione quantitativa del lavoro a casa e durante le verifiche)
-Modalità di valutazione (ad es., per le lingue straniere, verranno privilegiate le interrogazioni orali piuttosto che gli scritti).
-Compiti a casa e rapporti con la famiglia
- come vengono assegnati? (con fotocopie? Registrazioni?)
- quanti ne vengono dati? (teniamo presente che, non potendo automatizzare alcuni apprendimenti, l’alunno con DSA procede in modo più lento rispetto agli altri nello svolgimento di compiti scolastici)
- con quali scadenze? (certi tipi di compiti si possono sovrapporre ad altri?)
- supporto extra scolastico (tutor, laboratorio compiti, ecc)
Se la famiglia non è ancora in possesso di una certificazione di DSA (legge 170/2010) ma ha consegnato alla scuola la diagnosi, ha diritto al PDP?
Sì, dato che spesso per ottenere la certificazione occorre attendere alcuni mesi, il PDP deve essere redatto dalla scuola anche solo in presenza della diagnosi e non necessariamente quando la famiglia è in possesso anche della certificazione (che dovrà essere rilasciata dal servizio sanitario pubblico in seguito alla diagnosi).
Rispondendo a domande simili, il dott. Guido Dell’Acqua (Referente per il Ministero dell’Istruzione) ricorda che “Gli strumenti compensativi e le misure dispensative sono generalmente già elencati nella certificazione. In attesa della formalizzazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) vanno attuate preventivamente le misure indicate nella certificazione; gli eventuali voti negativi ottenuti senza gli strumenti compensativi e le misure dispensative vanno riconsiderati alla luce del PDP e non possono assolutamente fare media. I test di ingresso essendo tali non dovrebbero a priori fare media”.
Per contattare il dott. Guido Dell’Acqua:
Dott. Guido Dell’Acqua Ufficio IV (Disabilità, DSA e integrazione alunni stranieri)
Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione
Email: guido.dellacqua@istruzione.it Telefono: 06 5849 3604
A CURA DI:
Dott.ssa Alessandra Biancardi, Dott.ssa Biancamaria Acito, Dott.ssa Sara Malagoli